Modifica Lotte al neoliberalismo. Come fare a combattere neoliberalismo,mafie e contribuire alla riconversione energetica e ambientale.
Lotte al neoliberalismo. Come fare a combattere neoliberalismo,mafie e contribuire alla riconversione energetica e ambientale.
Di Giuseppe Gallenti
La Canapa e la sua coltivazione è una delle soluzioni a innumerevoli problemi quali sono il lavoro ed il precariato e quindi lo stato sociale a partire dal rilancio dell’agricoltura a difesa del territorio, l’energia, lo sviluppo industriale, la sanità, diritti civili, l’immigrazione e la fame nel mondo con le conseguenti guerre.
Partiamo dall’ agricoltura settore in crisi con un quota improduttiva in Sicilia che si aggira tra il 15-20 % per le terre coltivabili che producendo Canapa darebbe una forte propulsione al settore agricolo ricavando per fare un esempio dalla coltivazione il doppio di resa economica del Grano che è fortemente in crisi per la concorrenza dei paesi stranieri cosi come per i costi di produzione ottenendo inoltre fibra ad uso industriale per carta, plastica e innumerevoli altri utilizzi.
Quest’ultima tematica della “Bioplastica”è da prendere assolutamente in considerazione per l’inquinamento che stanno avendo le falde acquifere,il mare e i corsi d’acqua con micro particelle di plastica e inquinanti che finiscono anche nella catena alimentare.
Un primo passo importante per un mondo senza petrolio, può essere quello di utilizzare le Bio-plastiche derivate da materiali vegetali come la canapa. Oggi materiali di questo tipo vengono largamente prodotti in Cina e molti altri paesi del mondo e utilizzati a partire dall’ industria automobilistica per sostituire le parti plastiche,guadagnando in resistenza e leggerezza. La nuova frontiera di questi materiali è senza dubbio applicabile in ogni ambito moderno e l’intento di “Deplasticizzare”il mondo è tematica da prendere assolutamente in considerazione visto l’inquinamento da plastica che è diventato al pari di radioattività ed elettromagnetismo un pericolo per il pianeta e la vita in generale.
http://www.ilfattaccio.org/2014/04/22/bio-plastica-100-naturale-dalle-fibre-canapa/
A riguardo all’ università di Catania esistono già progetti e in Italia i ragazzi si sono fatti trovare pronti per questo importante traguardo: non solo hanno brevettato un materiale bio-plastico derivato in larga parte dalla canapa (al 90% con il restante 10%costituito da altre fibre vegetali), ma lo hanno fatto utilizzando materiali di scarto per creare questa bio-plastica che a sua volta è biodegradabile al 100% e compostabile.
Il fondatore di Kanèsis Giovanni Milazzo,insieme al suo socio Antonio Caruso e al loro team hanno spiegato e mostrato il funzionamento di questo innovativo materiale. “Si può fare”, ci ha raccontato in fiera Giovanni Milazzo puntualizzando che: “Non è vero che bisogna per forza comprare la plastica petrolchimica, non è vero che non c’è la possibilità di usare bio-plastiche e che dobbiamo per forza usare il petrolio.
Producendo canapa si otterrebbero altri vantaggi considerevoli quali le biomasse ad uso energetico quali biocarburanti e biogas oltre ad oli e solventi usando la pirolisi con tecnologia “fracking”riducendo l’inquinamento ambientale oltre a ripulire l’aria e la conservazione dei terreni frenandone l’erosione e migliorandone la struttura per drenare e bonificare i terreni difatti “la pianta è in grado di degradare gli inquinanti come i metalli pesanti” .
http://www.econote.it/2013/07/08/campaniacanapa/
In campo energetico si attuerebbe in pieno il piano di riconversione ecologica dell’industria chimico-petrolifera e quale miglior posto della Sicilia che ha tre grossi siti petrolchimici fortemente in crisi oltre ai terreni rilanciando i settori in maniera eco-sostenibile.
Moltissime ragioni inoltre sono già da anni in fase di coltivazione della Canapa industriale per i suoi utilizzi.
L’utilizzo della Canapa inoltre è utile sia in campo medico sanitario dove potrebbe rimpiazzare fino al 20% dei farmaci per le sue proprietà terapeutiche oltre a essere una fonte alimentare tramite i semi,l’olio e i suoi derivati che potrebbe con il settore terziario rilanciar e molte attività produttive oltre a essere innovatori nel settore anche come“laboratorio di ricerca a campo aperto” per nutrire popolazioni con problemi di fame e carestie come i paesi del terzo mondo e mi preme sottolineare come circa un miliardo di persone nel mondo abbiano problemi nutrizionali.
I semi di canapa ad uso alimentare possono combattere la fame nel mondo.
I Semi di canapa sono uno degli alimenti più nutrienti della terra e facilmente digeribili.
Contengono proteine di alta qualità. Come tutti sappiamo, le proteine sono tra le sostanze nutritive essenziali del nostro organismo, aiutano a costruire e riparare i tessuti e la massa muscolare magra.
Il 65% delle proteine dei semi di canapa è composto dall’Edestina, proteina di alta qualità, fondamentale per una corretta funzione del sistema immunitario.Il restante 35% è composto da un’altra importante proteina l’Albumina. Queste proteine sono facilmente assimilabili dal nostro organismo.
Le Proteine della canapa sono anche una grande alternativa, se siete allergici alle proteine che si trovano nel latte e nella soia.
Usi di semi di canapa nel Mondo:
La canapa viene utilizzata in varie parti d’Europa nelle zuppe tradizionalicome la zuppa di canapa salesiana. In alcune parti della Cina, tostati i semidi canapa sono ancora venduti come popcorn nelle sale cinematografiche e davenditori ambulanti. In Ucraina sopravvivono ancora antiche ricette conl’utilizzo di semi di canapa. Cuochi polacchi continuano a cuocere i semi dicanapa nei loro dolci. Il Burro di canapa sarà presto disponibile comealternativa al burro di arachidi. Attualmente è molto popolare anche in Russia.
I semi di canapa possono essere utilizzati anche in prodotti lattiero-casearialternativi, come i gelati o le creme.
La farina di canapa è in grado di essere mescolata con qualsiasi altra farinaper fare pane, torte, pasta e biscotti. Questo seme è in grado di essereutilizzato come sostituto della carne più o meno allo stesso modo in cui vieneutilizzata la soia. I semi di canapa possono essere sfruttati per un apportomaggiore di proteine e per valorizzare il sapore in ogni ricetta. Nessun’altroalimento vegetale può reggere il confronto con l’alto valore nutrizionale deisemi di canapa.
INOLTRE SI STIMA CHE “LEGALIZZARE,LIBERALIZZAREE COLTIVARE LA CANAPA SIGNIFICHEREBBE:
1. Risparmiare circa 2Miliardi all’anno per la Guerra alla Droga.
2. Guadagnare circa 8Miliardi all’anno per la vendita controllata della sostanza.
3. Eliminare unpotenziale guadagno di decine di miliardi alla mafia contrastandola fortementedando alle forze dell’ordine la possibilità di intervenire solo sul mercatodelle droghe pesanti.
4. Dare la possibilità amalati e alla gente di curarsi con la Canapa terapeutica e non dover consumarefarmaci inutili,costosi e palliativi.
5. Poter sviluppare unafiliera controllata anche biologica dando la possibilità dell’autocoltivazioneai consumatori.
6. Diminuire il consumodi alcolici e tabacchi, oltre che di alcune droghe pesanti.
7. Dare Impulso almercato della Canapa creando un indotto considerevole.
8. Eliminare il falsomito della Pericolosità della Marijuana.
9. Ridurre il problemadel Sovraffollamento delle Carceri.
10.Ridurre la povertàdella gente creando reddito e occupazione partendo da un semplice seme.
La Canapa e la sua coltivazione è sin dal 1990 proposta dall’Unione Europea e la Regione Sicilia ha recepito una direttiva europea dal 1993 salvo vedere nei fatti una totale disinformazione oltre che una mancanza di volontà politica che non può continuare a non vedere il potenziale economico e ambientale in un mondo sempre più a rischio a partire dalla qualità della vita e dall’ambiente.
LA NORMATIVA CHE REGOLALA CANAPA A LIVELLO INDUSTRIALE
La materia, allo stato, è disciplinata da alcune norme sia internazionali sia comunitarie che appare opportuno richiamare ed elencare brevemente:
Legge 5.06.1974, n. 412 di ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30.03.1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25.03.1972. (G U n.236 del 10-9-1974).
L’art. 28 comma 2 stabilisce infatti che: La presente convenzione non verrà applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura.
TF UE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) che nell’allegato I elenca alla lettera a) i prodotti agricoli cui si applicano le disposizioni del medesimo Trattato, tra cui la canapa greggia, macerata, stigliata,pettinata o altrimenti preparata, ma non filata.
Il medesimo allegato I del Trattato, alla lettera b), elenca i prodotti alimentari definendo i medesimi come «i prodotti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».
Più specificamente,l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 definisce «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare»)qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Il medesimo articolo stabilisce che non sono prodotti alimentari
i mangimi;
gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
i vegetali prima della raccolta;
i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE;
i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio;
il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio;
le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
residui e contaminanti.
Occorre altre sì segnalare l’art. 62 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 contenente disposizioni circa la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
In particolare, il decreto attuativo del MIPAAF del 19.10.2012, concernete proprio la attuazione dell’articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012,n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n 27″, all’ art.2, rinvia infatti proprio alle previsioni del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) per i prodotti agricoli ed al Reg. CE n. 178/2002 per i prodotti alimentari.
Sul piano strettamente nazionale occorre invece richiamare le seguenti norme:
Art. 26 DPR n. 309/1990 (T.U. Stupefacenti) così come modificato dalla legge di conversione n. 79/2014 che, all’ ultimo comma stabilisce l’illiceità della coltivazione di cannabis ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea.
Circolare del Ministero della Salute del 22.05.2009 nella quale, sulla scorta degli studi effettuati, si è ritenuto che In conclusione, si ritiene di ammettere l’uso alimentare di semi di canapa e derivati, ferme restando la necessità di adottare adeguati piano di autocontrollo per garantire la sicurezza dei prodotti e le responsabilità primarie degli Operatori del Settore Alimentare, secondo la legislazione vigente.
A questo punto, esaurita l’elencazione delle norme principali in materia, si può osservare come la canapa trovi menzione sia in fonti di diritto internazionale (la Convenzione di New York sugli stupefacenti del 30.03.1961) sia in fonti di diritto comunitario: il TF UE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea),unitamente al TUE (Trattato sull’Unione Europea), rappresenta uno dei trattati fondamentali dell’Unione Europe ed assieme costituiscono infatti le basi fondamentali del diritto primario nel sistema dell’UE.
Passando all’analisi delle singole norme si può evidenziare come la Legge 5.06.1974, n. 412 di ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata aNew York il 30.03.1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25.03.1972. (pubblicata sulla GU n.236 del 10-9-1974) stabilisca espressamente all’art. 28 che:
La presente convenzione non verra’ applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura.
Appare evidente che a livello internazionale nulla questio: la canapa ad uso industriale è chiaramente esclusa dal novero delle sostanze stupefacenti. Anzi addirittura la canapa era già stata qualificata sia come coltura destinata alla produzione di fibra sia come coltura destinata alla produzione di semi o di orticoltura; pertanto la Convenzione di New York aveva già equiparato la canapa ad uso industriale alle altre colture agro-alimentari.
Lo stesso concetto si trova sostanzialmente riproposto, seppure in maniera più specifica e dettagliata, nel TFUE Trattato fondamentale dell’UE il quale nell’allegato I ricomprende tra i prodotti agricoli la canapa greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata.
Al contempo alla successiva lettera b) destinata ai prodotti agricoli il TFUE, da un lato, rinvia al Reg. CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio il quale all’art. 2. definisce «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Dall’altro contempla una elencazione di tutti quei prodotti che non possono essere qualificati come prodotti alimentati, tra cui,alla lettera g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
Da tale impostazione appare evidente l’intenzione del legislatore comunitario di escludere dal novero dei prodotti alimentari tutte quelle sostanza che le Convenzioni internazionali considerano come stupefacenti e/o psicotrope. La canapa ad uso industriale non è fra queste.
Pertanto dal combinato disposto della normativa internazionale e comunitaria sin qui citata si evince chiaramente che la canapa ad uso industriale, da un lato, NON è una sostanza stupefacente e, dall’altro, è destinata alla produzione non solo di fibre ma anche di semi da cui si possono ottenere prodotti agricoli ed alimentari.
Giova infatti rilevare che il Reg. CE n. 178/2002 utilizza la definizione di prodotto alimentare quale prodotto di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani.
A questo punto la questione viene a concentrarsi a livello interpretativo su che cosa si possa intendere per prodotti che ragionevolmente possono essere ingeriti.
Al riguardo, per ottenere una chiave interpretativa valida a livello giuridico,non si può che rinviare ai numerosi studi medico-scientifici che nel corso degli anni sono stati condotti sugli effetti dei prodotti a base di semi di canapa destinati all’alimentazione umana.
In particolare, per restare sul piano nazionale, l’Istituto Superiore di Sanità aveva emanato in data 16.07.2008 il parere prot. 66527/CNQARA/All. 22 in risposta al foglio n.18652-P del 12.12.2007 in cui veniva affrontato proprio il tema della presenza del thc negli alimenti a base di semi di canapa. Tale parere conteneva riferimenti a vari studi condotti in materia da altri Paesi per ritenere che“da un punto di vista strettamente farmacologico i valori trovati non sono ritenuti idonei a provocare effetti stupefacenti e/o psicotropi”.
Sulla scorta dei consumi giornalieri forniti dall’EFSA rielaborati con i dati dell’INRAN (ConciseEuropean Food Consumption Database in Exposure Assesment” del marzo 2008,l’Istituto aveva anche elaborato delle indicazioni circa i limiti massimi di thc per i singoli alimenti a base di canapa.
“Relativamente al parere circa la presenza di thc nei semi di canapa, i cannabinoidi sono prodotti ditricomi ghiandolari che sono localizzati sulla parte verde della pianta, foglie e brattee floreali, i semi non sono siti di produzione o accumulo di tali sostanze, per cui la possibilità di rilevare tracce nei prodotti di lavorazione(farine e oli) è esclusivamente dovuta a contaminazione di organi fiorali e all’ adozione di inidonee pratiche di mondatura del seme”.
E proprio sulla scorta ditali considerazioni, il Ministero della Salute aveva emanato la circolare del 22.05.2009 ove si è ritenuto che la possibilità di rilevare tracce di sostanze psicoattive nei prodotti della lavorazione dei semi (farine ed oli) sarebbe dovuta esclusivamente all’ accidentale contaminazione degli organi floreali, quali le brattee, che possono avvolgere il seme anche a maturazione completa.
Ed ancora: si è avuta conferma dell’assenza genetica di THC neisemi di cannabis (con la conseguente esclusione di applicabilità del DPR309/90) dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Ufficio CentraleStupefacenti per giungere alla conclusione di ammettere l’usoalimentare di semi di canapa e derivati, ferme restando la necessità diadottare adeguati piano di autocontrollo per garantire la sicurezza deiprodotti e le responsabilità primarie degli Operatori del Settore Alimentare, secondo la legislazionevigente.
In virtù di quanto sopra,poiché anche gli studi scientifici hanno rilevato la possibilità di destinare iprodotti a base di semi canapa per l’alimentazione umana, appare di tutta evidenza come anche la canapa sia un prodotto alimentare che puòessere ragionevolmente essereingerito.
Infine non si può nonrichiamare il novellato art. 26 del DPR 309/1990 il quale, a seguito dellemodifiche introdotte dalla legge di conversione n. 79/2014, ha espressamentestabilito che la coltivazione di canapa quale sostanza stupefacente è tuttoraovviamente vietata ad eccezionedella canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altriusi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea.
Si può pertanto notarecome anche il T.U. stupefacenti ammetta la canapicoltura ad uso industrialeescludendone il carattere di sostanza stupefacente e rinviando alla normativacomunitaria in materia; normativa che, come sopra già specificato, ha giàdefinito la canapa quale prodotto agricolo ed alimentare.
Conseguentemente,partendo dallassioma oramaiaffermato a livello internazionale, comunitario e nazionale che la canapa aduso industriale non è unasostanza stupefacente, verrebbe meno anche ogni problematica circa lapplicabilità dellart. 84 DPR 209/1990 chestabilisce il il divieto di propaganda pubblicitaria per le sostanze opreparazioni comprese nelle tabelle previste dall’articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto.
Tale divieto, infatti,essendo inserito nel titolo VIII del DPR 309/1990 destinato alla repressione della attività illecite mira a vietare giustamente ogni tipo di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta delle sostanzepsicotrope. Ma tra le sostanze psicotrope come sopra più volte evidenziato non è ricompresa la canapa ad usoindustriale.
Allesito dellanalisi della normativa richiamata appareplausibile considerare la canapa ad uso industriale sia un prodotto agricolo (tale è già definito dal TFUE) sia unprodotto alimentare in quanto rispondente alle caratteristiche sia del reg. CEn. 178/2002 sia della Convenzione di New York la quale fa espresso riferimentoanche alla destinazione ad orticoltura.
Le fonti citatecostituiscono una sorta di punti cardinalidella materia in virtù della loro autorevolezza che anche il nostro Paese ciauguriamo possa recepire sia a livello tecnico-normativo sia a livellosocio-culturale.
Pertanto la nascituralegge, cui la XIII Commissione Agricoltura sta lavorando alacremente, potràsfruttare loccasione di armonizzarele normative sopra richiamate in un testo legislativo nazionale che pongadefinitivamente fine alla questione culturale che si ostina a confondere la canapa ad uso industriale con quella ad usoludico-ricreativo.
Tale processo culturaleed informativo, a cui tutte le associazioni regionali di categoria hannolavorato con impegno e successo, non potrà prescindere da un testo legislativonazionale improntato sulla tracciabilità dei prodotti e sulla legalità,principi che confidiamo troveranno sicura condivisione da parte del ParlamentoItaliano.
A livello prettamentetecnico è inoltre auspicabile che il nuovo testo normativo tenga inconsiderazione della ulteriore necessità di disciplinare nel dettaglioeventuali limiti di principio attivo che possono essere presenti nei singoliprodotti, anche prendendo come riferimento il parere dell’ISS del 16.07.2008,eliminando così ogni ombra di dubbio circa la ragionevolezza dellimpiego dei prodotti a base di semi di canapa qualiprodotti alimentari al pari degli altri prodotti agricoli.
Il presenta articolo,lungi dal voler risolvere tutte le problematiche interpretative connesse allamateria della canapicoltura destinata allimpiego nellalimentazione umana, è volto solamente a tentare di fornireuna interpretazione della normativa vigente a livello internazionale,comunitario e nazionale con il fine di contribuire allarmonizzazione della materia cosicchè tutti glioperatori del settore possano avere a disposizione una sorta di vademecumcontenente i punti cardinali dellamateria in attesa che la nascitura legge sulla filiera agroindustriale dellacanapa termini il proprio iter consentendo di eliminare ogni dubbio interpretativo. Contribuendo così alladiffusione di un clima di legalità, trasparenza e collaborazione con le Forzedell’Ordine e le Autorità competenti volti a definire in via preventiva ogniequivoco o incertezza.
Normativa europea diriferimento
· Regolamento (CE) n.1673/2000 delConsiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercatinel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
· Regolamento (CE) n.1673/2000 delConsiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercatinel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
· Regolamento (CE) n.245/2001 dellaCommissione
· Regolamento (CE) n.953/2006 dellaCommissione
·
Normativa italiana di riferimento
DPR n. 309 del 1990
Circolare M.I.P.A.A.F. 8Maggio 2002
Circolare MIPAAFdel 10 Agosto 2011
Faccio notare che buona parte del documento è stato preso in considerazione sia da Sottosopra Sicilia=Sel che da altre Associazioni procure mediche oltre a esser stato proposto all’Anci Sicilia e ad altre Associazioni per “Contratti di fiume” Simeto.
http://www.sottosoprasicilia.it/report-laboratorio-tematico-lisola-di-cerere-agricolturabioimpresa/#comment-2
Gallenti Giuseppe Maria Rosa Vitale